Il decreto BIM è stato firmato dal Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, quindi dal 1 Gennaio 2019 verrà introdotto l’obbligo per le gare pubbliche superiori ai 100 milioni di richiedere l’utilizzo del metodo Building Information Modeling. Negli anni successivi la soglia dei 100 milioni andrà a scendere gradualmente, per arrivare a zero il 1^ gennaio 2025.
Il BIM rappresenta una metodologia innovativa e conveniente aldilà di qualsiasi obbligo. Anzi, l’obbligatorietà, se non viene gestita in modo opportuno, rischia di portare alla banalizzazione del tema, un’etichetta burocratica da applicarsi.
Il BIM invece rappresenta uno strumento di innovazione delle procedure e delle tecnologie, per rendere più efficiente la progettazione ed il cantiere, per garantire la massima trasparenza e la riduzione dei costi. Aspetti indispensabili per risollevare le sorti del settore dell’edilizia e delle infrastrutture.
Il decreto prevede una graduale introduzione dell’obbligo, dal 2019. Definisce non solo i tempi ma anche anche le modalità di introduzione dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture nelle stazioni appaltanti, per razionalizzare le attività di progettazione e le relative verifiche.
BIM obbligatorio, i contenuti del decreto
Il decreto disciplina anche gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti, che dovranno:
– adottare un piano di formazione del proprio personale,
– adottare un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi;
– adottare un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.
Per le stazioni appaltanti che hanno fatto gli adempimenti preliminari, il decreto prevede l’utilizzo (facoltativo) del BIM per le nuove opere e per gli interventi di recupero, riqualificazione o varianti. Prevede inoltre piattaforme interoperabili con formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti e viene definito l’utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento.
Una Commissione dovrà monitorare gli esiti e le eventuali difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti e individuare eventuali misure correttive, per aggiornare le procedure previste nel decreto.