Molti governi in tutto il mondo hanno deciso di rendere la metodologia BIM obbligatoria.

In Italia, il DM 560 del 2017 ha stabilito le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche. Le stazioni appaltanti si devono dotare quindi di piani di introduzione del BIM e gli operatori economici dovranno essere in grado di rispondere alle esigenze di gestione informativa inserendosi in processi innovativi di collaborazione digitale.

È stato poi successivamente pubblicato il decreto n. 312/2021 contenente modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 560 del 1° dicembre 2017, inerente le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e strumenti elettronici (BIM).

Modifica al D.M. 560/2017 (Decreto BIM)

In data 2 agosto 2021 è stato pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile il decreto 312/2021 (vedi allegato) recante modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 560 del 1° dicembre 2017.

Si riportano di seguito le principali modifiche introdotte:

Articolo 2 (Definizioni)

Coerentemente a quanto indicato nelle norme tecniche di riferimento, quali le serie UNI EN ISO 19650 e UNI 11337, si chiarisce il processo di sviluppo dei documenti inerenti la gestione informativa nelle fasi di offerta e aggiudicazione (offerta di gestione informativa, piano di gestione informativa).

Si introduce inoltre la definizione di “punteggio premiale” quale “punteggio che le stazioni appaltanti attribuiscono ai criteri di aggiudicazione inerenti all’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti” poi meglio esplicitati al nuovo articolo 7-bis.

 

Articolo 5 (Utilizzo facoltativo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture)

Il D.M. 560/2017 imponeva alle stazioni appaltati l’obbligo di aver adempiuto agli obblighi relativi allo sviluppo di un piano di formazione, un piano di acquisto o manutenzione degli strumenti ed un atto organizzativo (articolo 3) prima di poter richiedere l’uso dei metodi e degli strumenti elettronici specifici.

Il decreto 312/2021 modifica questa richiesta richiedendo che le stazioni appaltanti abbiano programmato di adempiere agli obblighi prima menzionati.

 

Articolo 6 (Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture)

Sono state modificate le tempistiche di progressiva obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture nell’ambito dei lavori pubblici. Rimangono validi gli obblighi fino ad ora maturati ovvero l’obbligo per “lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro” entrato in vigore il 1° gennaio 2021.

Le prossime scadenze sono come segue definite:

  • 1° gennaio 2022 per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro;
  • 1° gennaio 2023 per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici;
  • 1° gennaio 2025 per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro.

 

Articolo 7 (Capitolato informativo e specifiche tecniche)

È introdotto il comma 5-bis in cui si specifica la necessità di ricorrere per le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella restante documentazione di gara, alle norme tecniche di cui al Regolamento UE n 1025/2012 ovvero:

  • norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i paesi dell’Unione Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO;
  • nome tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI ISO;
  • norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate in Italia quali UNI.

 

Articolo 7-bis (Punteggi premiali)

Si introduce, partendo dalle definizioni di cui all’art. 2, il concetto di punteggi premiali specificando che le stazioni appaltanti possono introdurre punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Il decreto riporta poi una lista di criteri a titolo esemplificativo come segue.

  • proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;
  • proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;
  • proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
  • proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
  • previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
  • proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;
  • previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
  • previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica.