La qualità architettonica, il consumo di suolo e l’uso del BIM entrano tra i criteri cui devono rispondere le opere pubbliche, che in molti casi saranno realizzate sulla base di un concorso di progettazione o di idee. Per partecipare alle gare a progettisti e imprese saranno inoltre chiesti requisiti di fatturato meno rigidi.

Sono questi alcuni dei punti salienti del nuovo Codice Appalti, che Edilportale è in grado di anticipare. Il testo prende le mosse dalla Legge Delega contenente i criteri per la Riforma del Codice e l’attuazione delle norme europee.
 

Nuovo Codice Appalti e progettazione delle opere pubbliche

Nei lavori pubblici la progettazione sarà articolata in tre livelli: piano di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva.

Mentre nel vecchio Codice Appalti era necessario assicurare in modo generico la qualità dell’opera e la conformità alle norme ambientali e urbanistiche, in base al nuovo Codice, nelle attività di progettazione dovranno essere raggiunti una serie di obiettivi. Prima fra tutti la qualità architettonica e tecnico funzionale dell’opera da realizzare, ma anche il limitato consumo di suolo, l’efficientamento energetico, il rispetto dei vincoli idrogeologici e sismici, il soddisfacimento dei bisogni della collettività, la compatibilità con eventuali siti archeologici, l’utilizzo di strumenti elettronici di modellazione (BIM).

Sei mesi dopo l’entrata in vigore del Codice, negli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria (5.225.000 euro per i lavori, 135.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni governative, 209.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle altre amministrazioni), l’uso del BIM sarà obbligatorio. In seguito dovrà essere utilizzato anche nelle gare di importo inferiore.

Se le opere dovessero avere una particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo e tecnologico, verrà utilizzato in via ordinaria il concorso di progettazione o il concorso di idee.
 

Il nuovo Codice Appalti rivede l’incentivo del 2%

Le Amministrazioni pubbliche destineranno il 2% degli importi a base di gara per le attività di programmazione delle spese, controllo delle procedure di gara, direzione dei lavori e collaudi svolti dai dipendenti pubblici.

L’80% di queste somme sarà ripartito tra il responsabile del procedimento e i suoi collaboratori, mentre sono esclusi i dipendenti con qualifica dirigenziale. I premi non potranno superare il 50% dello stipendio annuo lordo. Il restante 20% sarà invece destinato all’acquisto di beni, strumenti tecnologici, strumenti BIM e al miglioramento delle banche dati.
 

Requisiti professionali più leggeri nel nuovo Codice Appalti

Per rispondere alle richieste di professionisti e imprese, sarà più facile provare i requisiti per la partecipazione alle gare. Il fatturato richiesto non potrà superare il doppio del valore stimato dell’appalto. Per provare la capacità tecnica sarà inoltre necessario elencare i servizi prestati negli ultimi tre anni, i collaboratori tecnici, le attrezzature di cui si dispone, i titoli di studio dei prestatori di servizio e dei dirigenti, il numero medio annuo di dipendenti impiegati e il numero di dirigenti negli ultimi tre anni. Compaiono infine le misure di gestione ambientale che l’operatore potrà applicare nella realizzazione dell’appalto.
 

Criteri di aggiudicazione del nuovo Codice Appalti

Per garantire la qualità, le gare saranno aggiudicate col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il criterio del prezzo più basso dovrà sempre essere motivato e potrà essere utilizzato solo nei contratti sotto soglia inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria con lavori ripetitivi e senza complessità tecniche.

Il prezzo più basso non potrà mai essere utilizzato per le opere di nuova realizzazione, i servizi di ingegneria e architettura e le gare ad alta intensità di manodopera, cioè quelle in cui il costo della manodopera è almeno pari al 50% dell’importo totale del contratto.
 

Nel nuovo Codice Appalti procedure più snelle

Si passerà infine alla pubblicazione dei bandi solo online, alle aste e ai cataloghi elettronici. Dal 18 aprile 2017 le centrali uniche di committenza dovranno scambiare informazioni solo con sistemi elettronici. Dal 18 ottobre 2018 lo stesso obbligo si applicherà alle Stazioni Appaltanti.

Il calcolo del valore di un appalto o di un concorso di progettazione sarà basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’Iva. Per fare degli esempi, in un appalto di lavori bisognerà considerare, oltre all’importo dei lavori, tutte le forniture necessarie mentre in un servizio di progettazione tutti gli onorari, le commissioni e le altre forme di remunerazione.

Gli appalti dovranno essere divisi in lotti funzionali per favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Decisioni diverse dovranno essere adeguatamente motivate. Si dovranno inserire clausole sociali per assicurare la stabilità occupazionale nei servizi ad alta intensità di manodopera. Le deroghe saranno espressamente vietate, salvo che nei casi di emergenza connesse a calamità naturali.

 
 
articolo tratto da: http://www.edilportale.com/news/2016/01/normativa/nuovo-codice-degli-appalti-pronta-la-bozza-del-decreto_49809_15.html